Sez. 1, Sentenza n. 4208 del 06/04/1992 (Rv. 476624 - 01)
Fideiussione - Limiti - Scadenza dell'obbligazione principale | Decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ex art. 1957 cod. civ. - Rinuncia preventiva da parte del fideiussore - Ammissibilità.
Fideiussione - Limiti - Scadenza dell'obbligazione principale
La decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., per effetto della mancata proposizione delle azioni contro il debitore principale (o contro il garante), entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di materia che non è sottratta alla disponibilità delle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)