Sez. 4, Sentenza n. 9254 del 29/10/1985 Ud. (dep. 15/09/1986) Rv. 173712 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE PREVISTA DALL'ART. 75 LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685 - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - DIFFERENZA.*
STUPEFACENTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE PREVISTA DALL'ART. 75 LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685 - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - DIFFERENZA.*
L'elemento distintivo fra la speciale associazione qualificata prevista dall'art. 75 legge 22 dicembre 1975, n. 685 ed il concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.) consiste essenzialmente nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso di persone avviene in via meramente occasionale e accidentale ed è diretto al compimento di uno o più reati determinati, commessi i quali si esaurisce, mentre nel reato associativo finalizzato allo spaccio di stupefacenti è diretto all'attuazione di un più vasto disegno criminoso, da parte di tre o più persone per la consumazione di una serie indeterminata di delitti della stessa specie, con un'organizzazione, sia pure rudimentale, in cui gli associati sono legati dalla comunità del fine e degli interessi. (Conf mass n 171160, e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)