Sez. 1, Sentenza n. 11023 del 24/06/1985 Ud. (dep. 22/11/1985) Rv. 171160 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA ALLA COMMISSIONE DI ILLECITI PENALI SUGLI STUPEFACENTI - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CRITERIO DISTINTIVO COSTITUITO DAL CARATTERE DELL'ACCORDO CRIMINOSO - DIFFERENZA.*
STUPEFACENTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA ALLA COMMISSIONE DI ILLECITI PENALI SUGLI STUPEFACENTI - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CRITERIO DISTINTIVO COSTITUITO DAL CARATTERE DELL'ACCORDO CRIMINOSO - DIFFERENZA.*
Il criterio distintivo fra il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di illeciti penali sugli stupefacenti ed il concorso di persone nel reato ex art. 110 cod. pen., è costituito dal carattere dell'accordo criminoso. Mentre nel concorso di persone, infatti, l'accordo avviene in via meramente occasionale ed accidentale - essendo diretto al compimento di uno o più reati determinati, con la realizzazione dei quali si esaurisce, cessando ogni pericolo o motivo di allarme sociale - nell'associazione per delinquere, invece, esso è diretto alla attuazione di un più vasto programma criminoso per la consumazione di una serie indeterminata di reati con una organizzazione, sia pure rudimentale, in cui gli associati, consapevolmente legati dalla comunanza del fine e di interessi, indipendentemente dalla commissione dei singoli reati programmati, rappresentano, per il solo fatto dell'esistenza di tale associazione, un pericolo per la collettività. (Conf mass n 167456; (Conf mass n 167571).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)