Sez. 6, Sentenza n. 11991 del 26/11/1987 Ud. (dep. 06/12/1988) Rv. 179869 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA ALLO SPACCIO DI STUPEFACENTI - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - DIFFERENZA.*
STUPEFACENTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA ALLO SPACCIO DI STUPEFACENTI - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - DIFFERENZA.*
Il fondamentale elemento di differenziazione tra il delitto di associazione per delinquere ed il concorso di più persone nel reato è dato dalla permanenza, nel primo, del vincolo associativo, oltre che nel numero di almeno tre associati e nell'indeterminatezza del programma di delinquenza. Infatti, mentre nella semplice compartecipazione criminosa l'accordo è limitato alla realizzazione di uno o più reati e si esaurisce con la loro consumazione, nell'associazione per delinquere tale accordo criminoso permane per l'ulteriore attuazione del programma di delinquenza prestabilito. Inoltre, per la sussistenza del delitto associativo in esame è del tutto irrilevante l'effettiva commissione dei delitti programmati, tanto che la responsabilità del singolo associato può essere affermata anche qualora egli non abbia preso parte ad alcuna delle imprese criminose condotte a termine dall'associazione. (V mass n 173712; (V mass n 171160; (V mass n 167456; (V mass n 167571).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)