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Sez. 1, Sentenza n. 4164 del 29/09/1977 (Rv. 387812 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLA ENTRATA (IGE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALLA LEGGE N 729 DEL 1961 - INCLUSIONE DELL'IGE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387812-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLA ENTRATA (IGE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALLA LEGGE N 729 DEL 1961 - INCLUSIONE DELL'IGE - INAMMISSIBILITA.*

L'esenzione da imposte e tasse prevista dall'art 8 della legge 24 luglio 1961, n 729 (in tema di costruzione stradale ed autostradali) riguarda gli Atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della legge e non si estende a semplici comportamenti e consumi. Pertanto essa non si estende anche all'IGE, la quale non ha come presupposto dell'imposizione un atto o un contratto, ma una entrata, in relazione all'ammontare della quale viene commisurato l'importo da corrispondere al momento dell'introito. (Conf 3040/76, mass n 381817; (Conf 2505/74, mass n 370947).*

Riferimenti normativi: Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)