diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3040 del 18/08/1976 (Rv. 381817 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLA ENTRATA (IGE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - ESENZIONE EX LEGGE N 729 DEL 1961 - ESTENSIONE ALL'IGE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381817-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLA ENTRATA (IGE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - ESENZIONE EX LEGGE N 729 DEL 1961 - ESTENSIONE ALL'IGE - ESCLUSIONE.*

L'esenzione da imposte e tasse prevista dall'art 8 della legge 24 luglio 1961, n 729 (in tema di costruzione stradale ed autostradali) riguarda gli Atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della legge e non si estende, pertanto, anche all'IGE, la quale non ha come presupposto dell'imposizione un atto o un contratto, ma una entrata, in relazione all'ammontare della quale viene commisurato l'importo da corrispondere al momento dell'introito. (Conf 2505/74, mass n 370947).*

Riferimenti normativi: Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)