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Sez. 1, Sentenza n. 7260 del 28/06/1995 (Rv. 493128 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Atti di alienazione sottoposti a condizione sospensiva - I.N.V.I.M. - Applicabilità - Momento.
Stato
decisa il 1995-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493128-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE

In conformità della normativa - richiamata dall'art. 31, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 - che dispone l'assoggettamento all'imposta proporzionale di registro degli atti sottoposti a condizione sospensiva solo al momento del verificarsi della condizione (art. 26, comma secondo, e 18, comma primo, del d.P.R. n. 634 del 1972), I.N.V.I.M. relativa agli atti di alienazione sottoposti a condizione sospensiva - essendo tale imposta applicata sugli incrementi di valore realizzati tra il precedente trasferimento del diritto e quello che dà luogo alla tassazione - è applicabile solo al momento del verificarsi della condizione, dato che solo in tale momento l'atto produce effetti traslativi.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 18, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 26, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)