Sez. 1, Sentenza n. 4657 del 11/05/1999 (Rv. 526178 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI SOTTOPOSTI A CONDIZIONE SOSPENSIVA - IN GENERE | Base imponibile - Valutazione del bene - Alla data del verificarsi della condizione - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI SOTTOPOSTI A CONDIZIONE SOSPENSIVA - IN GENERE
L'art. 43, primo comma, lett. a) del d.P.R. n. 131 del 1986, nello stabilire che la base imponibile, nel contratto traslativo o costitutivo di diritti reali sottoposto a condizione sospensiva è segnata dal valore del bene alla data in cui "si producono i relativi effetti", ha riferimento al tempo del verificarsi della condizione.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 27, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)