Sez. 1, Sentenza n. 18055 del 08/09/2004 (Rv. 576846 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Notificazione della violazione - Irregolare indirizzo - Alla persona fisica e non anche alla stessa quale legale rappresentante della società - Conseguenze - Mera irregolarità - Sanatoria - Affermazione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
La nullità della notifica dell'ordinanza - ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative è sanata, per il raggiungimento dello scopo della notifica, dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione, a norma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, atteso che l'art. 18, quarto comma, della stessa legge, disponendo che la notificazione è eseguita nelle forme richieste dall'art. 14, il quale al quarto comma richiama le modalità previste dal codice di proc. civ., rende applicabile l'art. 160 del codice, che fa salva l'applicazione dell'art. 156 sulla rilevanza della nullità. (In applicazione di tale principio la Corte, in considerazione della rituale opposizione proposta dal legale rappresentante di una società contro una ordinanza - ingiunzione, ha considerato sanata ogni irregolarità della notifica del verbale di violazione amministrativa, compresa quelle riguardante il suo essere stata indirizzata solo contro la persona fisica e non anche contro la medesima quale legale rappresentante della società opponente).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1989 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1989 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1989 num. 689 art. 18, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)