Sez. L, Sentenza n. 17054 del 19/08/2005 (Rv. 583314 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Nullità della notifica dell'ordinanza-ingiunzione - Sanatoria - Tempestiva opposizione - Configurabilità - Fondamento - Conoscenza in concreto dell'atto - Irrilevanza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
La nullità della notifica dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative è sanata, per il raggiungimento dello scopo della notifica, dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione, a norma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, atteso che l'art. 18, comma quarto, della stessa legge, disponendo che la notificazione è eseguita nelle forme richieste dall'art. 14, il quale al comma quarto richiama le modalità previste dal codice di procedura civile, rende applicabile l'art. 160 dello stesso, che fa salva l'applicazione dell'art. 156 sulla rilevanza della nullità, restando irrilevante - ai fini della sanatoria - la conoscenza in concreto, atteso che la notificazione è preordinata alla conoscenza presunta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)