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Sez. 2, Sentenza n. 4221 del 20/06/1983 (Rv. 429148 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - IN GENERE - INDICAZIONE DELLE NORME APPLICATE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - OMISSIONE - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429148-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - IN GENERE - INDICAZIONE DELLE NORME APPLICATE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - OMISSIONE - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

L'indicazione in sentenza, ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cod. proc. civ., delle norme di legge applicate, intesa come citazione degli articoli, non è prescritta a pena di nullità e la sua omissione non è deducibile in Sede di legittimità se non si risolva in un vizio di motivazione, cioè se il ragionamento seguito dal giudice del merito non sia ricostruibile o riconducibile a logica coerenza senza la citazione degli articoli applicati. (V 1437/81, mass n 412084; (V 231/75, mass n 373424; (V 687/73, mass n 362851).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 118

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)