Sez. L, Sentenza n. 231 del 20/01/1975 (Rv. 373424 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA - INDICAZIONE DELLE FONTI LEGISLATIVE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA - INDICAZIONE DELLE FONTI LEGISLATIVE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Se e essenziale che la sentenza contenga, come prescrive l'art 132 n 4 cod proc civ, una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione, per contro essenziale non e la menzione delle fonti legislative applicate, indicazione che l'art 118 disp att dello stesso codice non impone al giudice a pena di nullita.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 4, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 118
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)