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Sez. L, Sentenza n. 231 del 20/01/1975 (Rv. 373424 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA - INDICAZIONE DELLE FONTI LEGISLATIVE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373424-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA - INDICAZIONE DELLE FONTI LEGISLATIVE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Se e essenziale che la sentenza contenga, come prescrive l'art 132 n 4 cod proc civ, una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione, per contro essenziale non e la menzione delle fonti legislative applicate, indicazione che l'art 118 disp att dello stesso codice non impone al giudice a pena di nullita.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 4, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 118

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)