Sez. 1, Sentenza n. 1808 del 28/01/2013 (Rv. 624848 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Vendita di immobile locato per attività alberghiera - Fallimento del locatore - Subentro del curatore - Diritto di prelazione del conduttore dell'esercizio - Momento - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE
In tema di vendita fallimentare di un immobile locato per uso alberghiero, nel cui contratto sia subentrato il curatore del fallimento del locatore ex art. 80 legge fall., riconoscendo il diritto di prelazione al conduttore, quest'ultimo può esercitare il predetto diritto non solo dopo che si sia verificata l'aggiudicazione del bene al migliore offerente all'esito del primo incanto, ma anche, qualora sia stato presentato un aumento di sesto, pure all'esito della nuova gara, perché solo a seguito di quest'ultima il prezzo di aggiudicazione è divenuto definitivo.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 80, Legge Falliment. art. 108, Cod. Proc. Civ. art. 576, Cod. Proc. Civ. art. 581, Cod. Proc. Civ. art. 584, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)