Sez. 1, Sentenza n. 2583 del 17/07/1968 (Rv. 335055 - 01)
VENDITA - COSA - GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - LIMITAZIONI DELLA COSA NELL'INTERESSE PUBBLICO - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA - COLPA DEL VENDITORE- DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - PROPONIBILITA INDIPENDENTEMENTE DALL'AZIONE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.*
VENDITA - COSA - GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - LIMITAZIONI DELLA COSA NELL'INTERESSE PUBBLICO - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA - COLPA DEL VENDITORE- DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - PROPONIBILITA INDIPENDENTEMENTE DALL'AZIONE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.*
La previsione dell'art. 1489 cod.civ. (vendita di cosa gravata da oneri o da diritti di godimento spettanti a terzi) comprende sia il caso di limitazioni derivanti da provvedimento amministrativo di carattere particolare e concreto di cui non risulti la conoscenza da parte del compratore, sia il caso di limitazioni regolamentari che potevano essere rimosse mediante autorizzazioni e deroghe il cui rifiuto non risulti essere stato conosciuto dal compratore. Peraltro, sia nelle ipotesi regolate dal citato art. 1489 cod.civ., sia in quelle di evizione vera e propria, come anche in quella di vizi, qualora sussista la colpa provata o presunta del venditore, alla responsabilita per garanzia si sostituisce quella generale, propria dell'inadempimento in genere, onde deve ritenersi che, in tal caso, al compratore competa l'Azione di risarcimento del danno anche se non sia stata chiesta la risoluzione del contratto. (Conf. 1193-62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1489
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)