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Sez. 3, Sentenza n. 144 del 20/01/1968 (Rv. 330995 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - CONTRATTO DI APPALTO - CONTRATTO DI DEPOSITO- RISARCIMENTO DANNI DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE.*
Stato
decisa il 1968-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330995-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - CONTRATTO DI APPALTO - CONTRATTO DI DEPOSITO- RISARCIMENTO DANNI DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE.*

Ai fini della Competenza per territorio, mentre nel contratto di appalto di cosa mobile, il luogo di consegna dell'Opus e quello del domicilio dell'appaltatore, nel contratto di deposito, la restituzione della cosa deve avvenire - salvo diversa convenzione - nello stesso luogo in cui la cosa doveva essere custodita. Nel caso di domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, il foro facoltativo, di cui all'art. 20 cod.proc.civ., deve essere determinato con riferimento al luogo in cui avrebbe dovuto eseguirsi l'obbligazione originaria, di cui il risarcimento e sostitutivo. (sulla seconda parte, conforme alla sentenza 73-66, massima n. 320154 Cfr. Anche sentenza 1467-66, massima n. 322923).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)