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Sez. 3, Sentenza n. 1467 del 31/05/1966 (Rv. 322923 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - CONCETTO DI OBBLIGAZIONE DEDOTTA IN GIUDIZIO - FATTISPECIE IN TEMA DI VENDITA.*
Stato
decisa il 1966-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322923-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - CONCETTO DI OBBLIGAZIONE DEDOTTA IN GIUDIZIO - FATTISPECIE IN TEMA DI VENDITA.*

Ai fini della Determinazione dei fori facoltativi alternativamente previsti dall'art 20 cod proc civ (forum contractus e forum destinatae solutionis), va intesa come 'obbligazione dedotta in giudiziò l'obbligazione nascente dal controverso contratto, sia che di essa si chieda l'adempimento o l'accertamento, quale petitum della domanda giudiziale, sia che di essa venga prospettato l'inadempimento come causa petendi della domanda, mirante a conseguire, per effetto dell'inadempimento stesso, la risoluzione contrattuale ed il risarcimento dei danni. Pertanto, qualora il compratore chieda la risoluzione del contratto di compravendita per colpa del venditore e la conseguente condanna del medesimo al risarcimento dei danni, per non avere adempiuto la sua obbligazione relativa alla consegna della cosa venduta, e questa l'obbligazione dedotta in giudizio, il cui inadempimento viene prospettato come causa petendi dell'Azione risolutoria e risarcitoria. Sicche, nel luogo, dove doveva eseguirsi la traditio rei venditae viene a radicarsi, ai sensi dell'art 20, il forum destinatae solutionis.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1476

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)