Sez. 2, Sentenza n. 903 del 21/03/1969 (Rv. 339274 - 01)
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - ATTIVITA ECONOMICHE DIVERSE DALL'AGRICOLTURA - AMMISSIBILITA - ELEMENTI COSTITUTIVI.*
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - ATTIVITA ECONOMICHE DIVERSE DALL'AGRICOLTURA - AMMISSIBILITA - ELEMENTI COSTITUTIVI.*
Nel nostro diritto e ammessa la comunione tacita familiare anche in rapporto ad attivita economiche diverse dall'agricoltura, quando concorrano i seguenti elementi essenziali a) una struttura associativa familiare, ossia un vincolo familiare caratterizzato dalla comunanza di tetto e di mensa e da un'organizzazione interna b) una consistenza patrimoniale, cioe un nucleo patrimoniale indiviso, costituito di solito, ma non necessariamente, da un nucleo originario ereditario C) un'attivita di lavoro di tutti i partecipanti alla comunione coordinata e diretta da un capo d) la Mancanza di formalita giuridiche e contabili, manifestata attraverso l'assenza di un qualsiasi atto negoziale espresso tra i partecipanti e la dispensa da ogni reciproco rendimento di conto in senso proprio. (V. 2126-68, mass. 334291 2725-67, mass. 330219 1371-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)