Sez. 2, Sentenza n. 3346 del 19/11/1971 (Rv. 354854 - 01)
COMUNIONE TACITA FAMILIARE- FORMAZIONE SPONTANEA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - BENE APPARTENENTE AD UNO SOLO DEI PRESUNTI PARTECIPANTI - ATTO DI VOLONTA - NECESSITA.*
COMUNIONE TACITA FAMILIARE- FORMAZIONE SPONTANEA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - BENE APPARTENENTE AD UNO SOLO DEI PRESUNTI PARTECIPANTI - ATTO DI VOLONTA - NECESSITA.*
Il fenomeno della formazione naturale e spontanea di una comunione tacita familiare, che si estrinseca attraverso la comune attivita di lavoro nella gestione di un bene, e possibile quando il bene sia gia comune, ma, ove esso appartenga ad uno solo dei presunti partecipanti la comunione puo sorgere solo ed in quanto quest'ultimo ponga in essere un atto di volonta, espresso o tacito, che valga a mettere il bene a disposizione del consorzio familiare, per la gestione comune e per il comune interesse. (V 903'69, mass n 339274; 2454'67, mass n 329752; 1825'63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)