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Sez. U, Sentenza n. 3127 del 28/06/1989 (Rv. 463244 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI ECCLESIASTICI, CIVILMENTE RICONOSCIUTI, CHE ESERCITANO ATTIVITÀ OSPEDALIERA - NATURA - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O..*
Stato
decisa il 1989-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463244-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI ECCLESIASTICI, CIVILMENTE RICONOSCIUTI, CHE ESERCITANO ATTIVITÀ OSPEDALIERA - NATURA - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O..*

Le controversie fra enti ecclesiastici riconosciuti che esercitano attività ospedaliera (nella specie, ospedale miulli di acquaviva delle fonti) ed i propri dipendenti sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che detti enti non sono pubblici, pur se abbiano ottenuto la classificazione dell'ospedale a norma dello art. 1, ultimo comma, della legge 12 febbraio 1968 n. 132, non interferendo tale classificazione sulla natura degli enti medesimi, cui fa capo l'attività ospedaliera e che mantengono piena autonomia organizzativa e finanziaria. (Conf 2019/85, mass n 439928).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 12/02/1968 num. 132 art. 1, Legge 12/02/1968 num. 132 art. 15, Legge 12/02/1968 num. 132 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)