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Sez. 5, Sentenza n. 12670 del 13/06/2005 (Rv. 582286 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Processo - Impugnazioni - Termini - Mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari - Proroga - Efficacia - Condizioni.
Stato
decisa il 2005-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582286-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE

In tema di processo tributario, la previsione di cui all'art. 10 del d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 31 può configurarsi come causa di proroga dei soli termini processuali che scadono nel periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio e che rilevano, quindi, soltanto con riferimento al "dies ad quem" con cui vadano ad interferire. Ne consegue che è inammissibile l'impugnazione di una sentenza prodotta oltre il termine massimo di cui all'art. 327 cod. proc. civ., quando il periodo di mancato o irregolare funzionamento non abbia inciso - come nella specie - sulla naturale scadenza del termine stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/01/2001 num. 31 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)