Sez. 5, Sentenza n. 11456 del 30/05/2005 (Rv. 581544 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Termini - Proroga - Ambito di operatività - Nel caso di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari, a causa di eventi eccezionali - Questioni di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE
Nel caso di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari, a causa di eventi di carattere eccezionale, secondo quanto previsto dall'art. 1 del d.l. 21 giugno 1961, n. 498 (come convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770 ed integrato, a fronte degli iniziali dubbi interpretativi, dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576) la proroga dei termini di prescrizione o di decadenza, nonché di quelli di adempimento di obbligazioni e formalità previsti da norme riguardanti prestazioni a favore dell'erario, si estende "ope legis" ai termini che vengano a scadere dalla data di cessazione del suddetto irregolare o mancato funzionamento fino alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del d.m. previsto dall'art. 3 della legge n. 770 del 1961, senza che la suddetta norma si ponga in conflitto con disposizioni di carattere costituzionale (v. sent. n. 177 del 1992 della Corte costituzionale).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/06/1961 num. 498 art. 1 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 770 CORTE COST., Legge 02/12/1975 num. 576 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)