Sez. 1, Sentenza n. 782 del 14/04/1982 Cc. (dep. 05/07/1982) Rv. 154492 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - DICHIARAZIONE - PRESENTAZIONE - DICHIARAZIONE FATTA AL CANCELLIERE DELLA CORTE DI APPELLO CHE HA EMESSO IL PROVVEDIMENTO - ESCLUSIVITÀ - RATIO - DISCIPLINA DELL'ART. 4 LEGGE 27 DICEMBRE 1956 N. 1423 - CARATTERE DI SPECIALITÀ - NORMA GENERALE DI CUI ALL'ART. 198 COD. PROC. PEN. - DEROGA.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - DICHIARAZIONE - PRESENTAZIONE - DICHIARAZIONE FATTA AL CANCELLIERE DELLA CORTE DI APPELLO CHE HA EMESSO IL PROVVEDIMENTO - ESCLUSIVITÀ - RATIO - DISCIPLINA DELL'ART. 4 LEGGE 27 DICEMBRE 1956 N. 1423 - CARATTERE DI SPECIALITÀ - NORMA GENERALE DI CUI ALL'ART. 198 COD. PROC. PEN. - DEROGA.*
La dichiarazione di impugnazione per Cassazione avverso il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione va presentata, a pena di inammissibilità, esclusivamente nella cancelleria della Corte di appello che ha emesso il decreto, non potendosi applicare, in tal caso, la norma generale di cui all'art. 198 cod. proc. pen.. infatti, rispetto a quest'ultima norma quella di cui all'art. 4 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, art. 4, ha carattere di specialità. (V mass n 122024).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 198, Cod. Proc. Pen. art. 640 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 641 com. 2, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)