Sez. 1, Sentenza n. 2722 del 16/12/1982 Cc. (dep. 26/01/1983) Rv. 157104 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - DICHIARAZIONE - DICHIARAZIONE FATTA AL CANCELLIERE DELLA CORTE DI APPELLO CHE HA EMESSO IL PROVVEDIMENTO - DISCIPLINA DELL'ART. 640, TERZO COMMA COD. PROC. PEN. - SPECIALITÀ RISPETTO ALL'ART. 198, PRIMO COMMA COD. PROC. PEN. - SUSSISTENZA - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI ARTT. 198, SECONDO E TERZO COMMA, 201, QUARTO COMMA COD. PROC. PEN. - INAPPLICABILITÀ DELLA DEROGA.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - DICHIARAZIONE - DICHIARAZIONE FATTA AL CANCELLIERE DELLA CORTE DI APPELLO CHE HA EMESSO IL PROVVEDIMENTO - DISCIPLINA DELL'ART. 640, TERZO COMMA COD. PROC. PEN. - SPECIALITÀ RISPETTO ALL'ART. 198, PRIMO COMMA COD. PROC. PEN. - SUSSISTENZA - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI ARTT. 198, SECONDO E TERZO COMMA, 201, QUARTO COMMA COD. PROC. PEN. - INAPPLICABILITÀ DELLA DEROGA.*
In tema di esecuzione delle misure di sicurezza, la deroga alla regola generale della ricezione della dichiarazione di impugnazione da parte del cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, posta dall'art. 640 terzo comma cod. proc. pen. e valida anche, per l'esplicito richiamo normativo e l'affinità delle strutture, in ordine ai procedimenti previsti per le misure di prevenzione, non si estende oltre l'ipotesi normativa contemplata nel primo comma dell'art. 198 cod. proc. pen., in cui la regola è contenuta. Questa deroga non riguarda gli adempimenti previsti nel secondo e nel terzo comma di questo ultimo articolo, che disciplinano le forme e le modalità dell'impugnazione né quanto previsto dall'art. 201, quinto comma C.P.P., relativamente alla trasmissione degli Atti a mezzo posta. (V mass n 154503; (V mass n 154492).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 198, Cod. Proc. Pen. art. 198 com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 640 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 641 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)