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Sez. 1, Sentenza n. 117 del 14/01/1986 Cc. (dep. 05/02/1986) Rv. 171837 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - DICHIARAZIONE - DICHIARAZIONE FATTA AL CANCELLIERE DELLA CORTE D'APPELLO CHE HA EMESSO IL PROVVEDIMENTO - DISCIPLINA DELL'ART. 640, TERZO COMMA, COD. PROC. PEN. - SPECIALITÀ RISPETTO ALL'ART. 198, PRIMO COMMA COD. PROC. PEN. - SUSSISTENZA - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI ARTT. 198, SECONDO E TERZO COMMA, 201, QUARTO COMMA, COD. PROC. PEN. - INAPPLICABILITÀ DELLA DEROGA.*
Stato
decisa il 1986-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171837-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - DICHIARAZIONE - DICHIARAZIONE FATTA AL CANCELLIERE DELLA CORTE D'APPELLO CHE HA EMESSO IL PROVVEDIMENTO - DISCIPLINA DELL'ART. 640, TERZO COMMA, COD. PROC. PEN. - SPECIALITÀ RISPETTO ALL'ART. 198, PRIMO COMMA COD. PROC. PEN. - SUSSISTENZA - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI ARTT. 198, SECONDO E TERZO COMMA, 201, QUARTO COMMA, COD. PROC. PEN. - INAPPLICABILITÀ DELLA DEROGA.*

Con riguardo al luogo della dichiarazione di gravame la deroga alla regola generale della ricezione della dichiarazione di impugnazione da parte del cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, posta dall'art. 640 terzo comma cod. proc. pen. e valida anche, per l'esplicito richiamo normativo e la affinità delle strutture, in ordine ai procedimenti previsti per le misure di prevenzione, non si estende oltre l'ipotesi normativa contemplata nel primo comma dell'art. 198 cod. proc. pen., in cui la regola è contenuta. Tale deroga non riguarda gli adempimenti previsti nel secondo e terzo comma di quest'ultimo articolo, che disciplinano le forme e le modalità dell'impugnazione, né quanto previsto dall'art. 201 quinto comma cod. proc. pen., relativamente alla trasmissione degli Atti a mezzo posta. (V mass n 154503; (V mass n 154492; (Conf mass n 157104).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 198 com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 640 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 641 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)