Sez. U, Sentenza n. 12613 del 17/12/1998 (Rv. 521693 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Ammissibilità - Limiti - Nelle controversie fra privati - Esclusione - Anche nelle fattispecie implicanti la disapplicazione di provvedimenti amministrativi o il vaglio di provvedimenti amministrativi - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione in una controversia tra privati nella quale non sia coinvolta la pubblica amministrazione, ancorché il giudice adito debba vagliare situazioni presentanti aspetti di pubblico interesse o possa trovarsi a disapplicare provvedimenti amministrativi, in quanto, data l'estraneità della pubblica amministrazione al giudizio, queste ultime questioni attengono al merito e non alla giurisdizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)