diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 37240 del 11/07/2014 Cc. (dep. 08/09/2014) Rv. 260332 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Falsità materiale e/o ideologica di documenti concernenti esami universitari - Verbale e diploma di laurea emessi sulla base di tali documenti mendaci - Reato di falso ideologico nel verbale e nel diploma di laurea - Configurabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260332-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 479 cod. pen., sono qualificabili come ideologicamente falsi il verbale di seduta di laurea e lo stesso diploma quando gli stessi sono stati formati o emessi sulla base di documenti e certificati concernenti esami di profitto viziati da falsità materiale e/o ideologica, in quanto relativi a prove di esame mai sostenute. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che il verbale e il diploma di laurea, pur essendo atti dispositivi, fanno tuttavia riferimento all'adempimento da parte del candidato di tutte le condizioni stabilite dal regolamento universitario, e quindi attestano l'esistenza di una situazione di fatto costituente il presupposto per il loro compimento; con la conseguenza che i componenti la commissione di laurea in buona fede sono autori immediati del reato di falso ideologico, in quanto tratti in inganno dal relativo "statino", anch'esso falso, attestante la piena regolarità del percorso universitario).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 48, Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)