Sez. 3, Sentenza n. 42064 del 30/06/2016 Ud. (dep. 06/10/2016) Rv. 268083 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Richiesta di autorizzazione paesaggistica - False attestazioni del richiedente circa la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento - Rilascio del titolo abilitativo da parte dell'organo competente nella consapevolezza delle falsità - Reato previsto dall'art. 479 cod. pen. - Configurabilità - Ragioni.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA
Integra il reato previsto dall'art. 479 cod. pen. il rilascio di autorizzazione paesaggistica, da parte del responsabile dell'ufficio tecnico competente, nella consapevolezza della falsità di quanto attestato dal richiedente circa la sussistenza dei presupposti giuridico-fattuali per l'accoglimento della relativa domanda. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'autorizzazione paesaggistica ha natura di atto pubblico - comprovando l'attività di esame e valutazione da parte dell'organo tecnico dei documenti prodotti dal richiedente e producendo un effetto ampliativo della sfera giuridico-patrimoniale del proprietario - il cui rilascio impone in capo all'organo competente l'obbligo giuridico di svolgere in qualunque modo, e non necessariamente con un sopralluogo, le necessarie preventive verifiche in merito alla sussistenza delle relative condizioni).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 480, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 146 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)