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Sez. 2, Sentenza n. 10230 del 15/07/2002 (Rv. 555727 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - REQUISITI DEL POSSESSO (LEGITTIMO) - "ANIMUS POSSIDENDI" (O "DOMINI") | Nozione - Convinzione di essere proprietario (buona fede) - Necessità ai fini dell'usucapione ordinaria - Esclusione - Attività dirette al consolidamento della posizione sul bene - Compatibilità.
Stato
decisa il 2002-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555727-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - REQUISITI DEL POSSESSO (LEGITTIMO) - "ANIMUS POSSIDENDI" (O "DOMINI")

L' <<animus possidendi>>, necessario all'acquisto della proprietà per usucapione da parte di chi esercita il potere di fatto sulla cosa, non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di altro diritto reale sulla cosa), bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è requisito del possesso utile ai fini dell'usucapione. Di conseguenza, la consapevolezza di possedere senza titolo, ed il compimento di attività negoziali o di altra natura, finalizzate a ottenere il trasferimento della proprietà del bene posseduto o la stabilità sul piano formale della situazione giuridica rispetto ad esso non esclude che il possesso sia utile ai fini dell'usucapione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)