Sez. 2, Sentenza n. 3716 del 04/05/1990 (Rv. 466994 - 01)
POSSESSO - ELEMENTI COSTITUTIVI - ANIMUS POSSIDENDI (ELEMENTO PSICOLOGICO) - IN GENERE - PROMUOVIMENTO DELLA AZIONE EX ART. 2932 COD. CIV. - COMPATIBILITÀ.*
POSSESSO - ELEMENTI COSTITUTIVI - ANIMUS POSSIDENDI (ELEMENTO PSICOLOGICO) - IN GENERE - PROMUOVIMENTO DELLA AZIONE EX ART. 2932 COD. CIV. - COMPATIBILITÀ.*
L'animus possidendi, necessario ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione da parte di chi esercita il potere di fatto sulla cosa, non può ritenersi escluso a motivo del promuovimento dell'Azione costitutiva volta ad ottenere, per il tramite della sentenza ex artt. 2932 cod. civ., il trasferimento della proprietà del bene posseduto, trattandosi della mera utilizzazione di uno strumento processuale nella prospettiva di conferire stabilità sul piano formale alla situazione giuridica rispetto al bene, né per la richiesta avanzata in giudizio, subordinatamente alla domanda principale di acquisto della proprietà per usucapione, di pagamento delle accessioni, trattandosi di istanza preordinata a finalità meramente tuzioristica.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1150, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)