Sez. 2, Sentenza n. 2565 del 24/03/1997 (Rv. 503192 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - REQUISITI DEL POSSESSO (LEGITTIMO) - "ANIMUS POSSIDENDI" (O "DOMINI") | Nozione - Convinzione di essere proprietario (buona fede) - Necessità ai fini dell'usucapione ordinaria - Esclusione - Erronea supposizione della demanialità del bene - Irrilevanza.
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - REQUISITI DEL POSSESSO (LEGITTIMO) - "ANIMUS POSSIDENDI" (O "DOMINI")
L'erronea convinzione che il possessore di un bene immobile abbia avuto della demanialità del bene (in realtà costituente oggetto di proprietà privata da parte di un terzo) non preclude l'acquisto del medesimo per usucapione, sia perché l'"animus possidendi" non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di un altro diritto sulla cosa), bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è un requisito del possesso utile ai fini dell'usucapione, ma solamente, nel concorso di altre condizioni, una ragione di abbreviazione dei relativi termini; sia perché, in particolare, non costituisce ostacolo al perfezionarsi dell'usucapione l'eventuale erronea supposizione della non usucapibilità del bene oggetto del possesso, non richiedendo la legge, oltre l'"animus possidendi", una sorta di "animus usucapiendi".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1145, Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 1147, Cod. Civ. art. 1158
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)