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Sez. 1, Sentenza n. 83 del 11/01/1978 (Rv. 389372 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO DELLA PROLE ED ESERCIZIO DELLA POTESTA SU DI ESSA - MUNUS DEI GENITORI - PRIVAZIONE - GIUSTIFICAZIONE NELL'INTERESSE ESCLUSIVO DEI FIGLI - NECESSITA - INDAGINE E VALUTAZIONE DEL GIUDICE - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1978-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389372-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO DELLA PROLE ED ESERCIZIO DELLA POTESTA SU DI ESSA - MUNUS DEI GENITORI - PRIVAZIONE - GIUSTIFICAZIONE NELL'INTERESSE ESCLUSIVO DEI FIGLI - NECESSITA - INDAGINE E VALUTAZIONE DEL GIUDICE - OGGETTO.*

Nella separazione personale dei coniugi l'affidamento della prole e l'Esercizio della potesta su di essa non costituiscono un diritto dell'uno o dell'altro genitore, bensi un munus, la cui privazione non puo essere disposta, ne puo essere intesa, come punizione, ma deve essere giustificata esclusivamente dall'interesse dei figli, in base alla maggiore idoneita di quello dei coniugi cui i figli vengono affidati. In detta indagine, e nella conseguente valutazione, il giudice deve tener conto sia della personalita dell'uno e dello altro coniuge, sia della disponibilita e dell'ambiente in cui ciascuno di essi vive, in rapporto alle esigenze materiali, morali e psicologiche del figlio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)