Sez. 1, Sentenza n. 4127 del 25/06/1981 (Rv. 414791 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO DELLA PROLE - CRITERI - FUNZIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO DELLA PROLE - CRITERI - FUNZIONE.*
In tema di separazione dei coniugi, i provvedimenti riguardanti l'affidamento della prole vanno adottati con esclusivo riferimento all'interesse materiale e morale di essa. Pertanto gli stessi non possono essere disposti, ne essere intesi come premio o punizione per l'uno o per l'altro dei genitori, ma devono essere ispirati al criterio del minor danno che ai figli possa derivare dalla disgregazione familiare e, quindi, a prescindere dalla responsabilita dell'uno o dell'altro coniuge ed indipendentemente dalla richiesta delle parti o dal loro eventuale accordo, dovendo il giudice - al fine di tale affidamento - tenere conto solo della maggiore idoneita, dal punto di vista materiale, psicologico ed affettivo, dell'uno o dell'altro dei genitori ad assicurare la tutela e lo sviluppo fisico, morale e psicologico dei minori. (V 5718/78, mass n 395507; (V 83/78, mass n 389372).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)