Sez. 1, Sentenza n. 5718 del 05/12/1978 (Rv. 395507 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - CRITERI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - CRITERI.*
In tema di separazione dei coniugi, i provvedimenti riguardanti la prole vanno adottati con esclusivo riferimento all'esigenza di difendere gli interessi morali e materiali dei figli, secondo il criterio del minor danno che ad essi possa derivare dalla disgregazione familiare, e, quindi, al fine dell'affidamento, a prescindere dalla responsabilita dell'uno o dell'altro coniuge per quella disgregazione, e tenendo conto solo della loro idoneita ad assicurare la tutela di detti interessi. (V 83/78, mass n 389372).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)