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Sez. 4, Sentenza n. 6079 del 19/02/1998 Ud. (dep. 25/05/1998) Rv. 211233 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - RINUNCIA | Nuovo codice di rito - Visto del procuratore generale sulle sentenze dei giudici di primo grado del distretto - Adempimento di carattere amministrativo - Apposizione - Non implica acquiescenza al provvedimento - Ragioni - Atto di ufficio diversamente finalizzato e pertanto di significato non univoco.
Stato
decisa il 1998-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211233-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - RINUNCIA

Anche dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di rito, il visto del procuratore generale sulle sentenze dei giudici di primo grado del distretto costituisce un adempimento di carattere amministrativo destinato a consentire alla massima autorità dell'ufficio di pubblica accusa di venire a conoscenza delle decisioni assunte nell'ambito territoriale di competenza. Pertanto, la sua apposizione, anche senza riserva alcuna, non implica acquiescenza al provvedimento, atteso che in materia processuale penale l'acquiescenza deve trarsi dal compimento di atti sicuramente incompatibili con la volontà di esercitare determinate facoltà previste dalla legge, e non da quello di un atto d'ufficio, quale appunto il visto, diversamente finalizzato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 128, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 589, DPR 22/09/1988 num. 449 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)