Sez. 3, Sentenza n. 8005 del 19/06/1997 Ud. (dep. 27/08/1997) Rv. 209085 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - RINUNCIA | Richiesta dibattimentale del P.M. - Di conferma della decisione impugnata da altro P.M. - Atto di rinuncia all'impugnazione "per acquiescenza" - Esclusione - Ragione: rispetto dei termini e natura esclusivamente formale della rinuncia.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - RINUNCIA
Il Pubblico Ministero presso il giudice dell'impugnazione può sì rinunciare al gravame proposto da altro P.M., ma la rinuncia può essere effettuata entro un termine espressamente stabilito e, cioè, "prima dell'inizio della discussione" (art.589, comma 1, cod.proc.pen.) con dichiarazione espressa, ricevuta dal cancelliere o inserita nel processo verbale dell'udienza prima del termine suindicato. Pertanto, non può essere preso in considerazione come atto di rinuncia all'impugnazione, "per acquiescenza", la richiesta dibattimentale del Procuratore Generale di conferma della decisione impugnata da altro Pubblico Ministero: ciò non solo perché tale richiesta (intesa come rinuncia) non rispetterebbe i termini di cui all'art. 589 cod.proc.pen., ma anche perché manca nel processo penale, a differenza che in quello civile (art.329 cod.proc.civ.), una norma che preveda l'acquiescenza come causa di estinzione del diritto di impugnazione, vigendo il diverso principio della natura esclusivamente formale dell'atto processuale di rinuncia all'impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 589 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 589 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)