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Sez. 4, Sentenza n. 12120 del 05/05/1988 Ud. (dep. 09/12/1988) Rv. 179880 - 01

PROVA PENALE - PERIZIA - AMMISSIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - NECESSITÀ DELLA NOMINA DI PERITO - CONDIZIONI - VALUTAZIONE DI MERITO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1988-05-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179880-01

PROVA PENALE - PERIZIA - AMMISSIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - NECESSITÀ DELLA NOMINA DI PERITO - CONDIZIONI - VALUTAZIONE DI MERITO - SUSSISTENZA.*

In tema di perizia, il giudice del merito non ha l'Obbligo di nominare un consulente di ufficio (perito) tutte le volte in cui sussiste una questione tecnica, ma soltanto nei casi in cui, in Mancanza di elementi "aliunde" acquisiti o nella necessità di particolari cognizioni tecniche, per valutare tali elementi, vi sia una esigenza concreta di indagine o di apprezzamento da parte di un esperto; accertare la sussistenza, o meno, di tale esigenza spetta al giudice del merito. (V mass n 169930; (Conf mass n 174915; (Conf mass n 174526).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)