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Sez. 1, Sentenza n. 6381 del 07/03/1985 Ud. (dep. 25/06/1985) Rv. 169930 - 01

PROVA PENALE - PERIZIA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - NON CONDIVISIBILITÀ DELLE CONCLUSIONI PERITALI - DISCOSTAMENTO IN SENTENZA - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - NOMINA DI UN NUOVO PERITO PER RINNOVARE L'ACCERTAMENTO - NECESSITÀ - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169930-01

PROVA PENALE - PERIZIA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - NON CONDIVISIBILITÀ DELLE CONCLUSIONI PERITALI - DISCOSTAMENTO IN SENTENZA - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - NOMINA DI UN NUOVO PERITO PER RINNOVARE L'ACCERTAMENTO - NECESSITÀ - SUSSISTENZA.*

Il giudice deve disporre perizia nei casi in cui sia necessaria una indagine che richieda particolari cognizioni di scienze o arti; e in tali casi, se non condivide le conclusioni del perito, deve disporre - per potersene discostare - una nuova perizia, con diversi consulenti, per rinnovare l'indagine sugli stessi quesiti, non potendo egli contrastare le valutazioni di un tecnico dello ausilio del quale aveva ritenuto la necessità. (V mass n 153475; (Conf mass n 155027, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)