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Sez. U, Sentenza n. 10065 del 09/05/2011 (Rv. 617005 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche delle commissioni di concorso pubblico - Ammissibilità - Limiti - Eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del merito - Condizioni - Travisamento del fatto o grave difetto di motivazione - Sindacato - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617005-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO

Le valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi, inserite in un procedimento amministrativo complesso e dipendenti dalla valorizzazione dei criteri predisposti preventivamente dalle medesime commissioni, sono assoggettabili al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo - senza che ciò comporti un'invasione della sfera del merito amministrativo, denunciabile con il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione - anche qualora risultino affette da travisamento del fatto o da grave difetto di motivazione. (Principio enunciato in riferimento ad un concorso per la copertura di un posto di professore ordinario per il settore medico di chirurgia generale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111, Costituzione art. 113, DPR 09/05/1994 num. 487 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)