Sez. L, Sentenza n. 4813 del 04/10/1985 (Rv. 442220 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - IN GENERE - TRASFORMAZIONE DI UNA SOCIETÀ - INAPPLICABILITÀ DELL'ART. 2112 COD. CIV. - CONSEGUENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - IN GENERE - TRASFORMAZIONE DI UNA SOCIETÀ - INAPPLICABILITÀ DELL'ART. 2112 COD. CIV. - CONSEGUENZA.*
La trasformazione di una società (nella specie da società di persona a società di capitale) non comportando l'Estinzione del soggetto giuridico originario e la sua sostituzione con un nuovo centro di imputazione, bensì una mera modificazione della struttura organizzativa che non tocca la titolarità dei soggetti giuridici preesistenti, non rientra nella sfera di applicabilità dell'art. 2112 cod. civ. quanto alla Estinzione dei rapporti di lavoro dei dipendenti con la conseguenza che il licenziamento e la successiva riassunzione del lavoratore senza alcuna interruzione del servizio non determina il frazionamento del rapporto di lavoro, salvo che non sia intervenuto un accordo novativo tra le parti atto a dare al nuovo rapporto qualificanti aspetti di diversità, la cui sussistenza deve essere rigorosamente provata dal datore di lavoro. (V 2369/84, mass n 434405).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2498 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)