Sez. 1, Sentenza n. 1792 del 30/07/1984 Cc. (dep. 24/09/1984) Rv. 165652 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - SPECIFICA ENUNCIAZIONE DEGLI INDIZI DI COLPEVOLEZZA - SIGNIFICATO.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - SPECIFICA ENUNCIAZIONE DEGLI INDIZI DI COLPEVOLEZZA - SIGNIFICATO.*
In tema di motivazione dell'ordine di cattura il nuovo testo dell'art. 264 secondo comma, cod. proc. pen., come significativamente modificato dall'art. 10 della legge 12 agosto 1982 n. 532, esige la "specifica enunciazione degli indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 252" stesso codice, con la conseguenza che, per potersi ritenere adempiuto l'Obbligo imprescindibile della motivazione, non può valere la generica indicazione della fonte dalla quale potrebbero ricavarsi gli indizi di colpevolezza, oppure il generico richiamo al tipo di prova acquisita, essendo invece necessario, anche per i provvedimenti restrittivi obbligatori, che, pur rispettando i limiti posti dal segreto istruttorio e dall'art. 367 cod. proc. pen., venga indicato il contenuto delle risultanze acquisite, allo scopo di consentire all'imputato la effettiva conoscenza degli elementi di accusa valorizzati e la possibilità di approfondire i necessari mezzi di difesa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 264 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)