Sez. 3, Sentenza n. 5510 del 08/04/2003 (Rv. 561982 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE | Provvedimenti resi in udienza - Opposizione - Termine - Decorrenza - Indicazione a verbale recante " il giudice provvede con separata ordinanza " - Rilevanza ai fini della decorrenza del termine - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE
Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della opposizione agli atti esecutivi, sono da considerare provvedimenti emessi in udienza anche i provvedimenti del giudice dell'esecuzione nei casi in cui, nel verbale di udienza, compare la modalità " il giudice dispone con separata ordinanza", in quanto essa - di per sè - non indica l'avvenuta chiusura della udienza, e conseguentemente la necessità di far acquisire alla parte conoscenza legale degli esiti di essa mediante un biglietto di cancelleria, ma sta a significare che l'ordinanza verrà pronunciata una volta esaurita la trattazione delle cause ma prima della fine dell'udienza, determinando a carico della parte interessata a conoscere il contenuto dell'ordinanza solo un onere di attesa fino al termine della udienza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)