Sez. 3, Sentenza n. 15222 del 19/07/2005 (Rv. 583286 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE | Decorrenza - Conoscenza legale dell'atto o di un atto successivo - Rilevanza.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE
In tema di opposizione agli atti esecutivi, il momento del compimento dell'atto, dal quale decorre il termine perentorio di cinque giorni di cui all'art. 617 cod. proc. civ. per la proposizione dell'opposizione, coincide con il momento in cui l'esistenza di esso è resa palese alle parti del processo esecutivo, e quindi con il momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto, ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presuppone.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)