Sez. 3, Sentenza n. 8765 del 09/09/1997 (Rv. 507711 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE | Debitore posto in condizione di comparire all'udienza - Provvedimenti del giudice dell'esecuzione emessi nella stessa udienza - Opposizione agli atti esecutivi - Termine - Decorrenza.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE
Il principio sancito dall'art. 176 cod. proc. civ. ha carattere generale nel vigente ordinamento processuale e vale perciò anche per il processo di esecuzione, con la conseguenza che se il debitore sia stato posto in condizioni di comparire all'udienza, il termine per la proposizione della opposizione agli atti esecutivi contro i provvedimenti del giudice dell'esecuzione emessi nella stessa udienza decorre dalla data di essi, anche se il debitore non vi abbia partecipato e non alla data dell'effettiva conoscenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)