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Sez. 3, Sentenza n. 1951 del 10/02/2003 (Rv. 560354 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - DENTISTI ED ODONTOTECNICI | Procedimento disciplinare - Provvedimenti della Commissione centrale - Ricorso per cassazione - Soggetti legittimati - Procuratore generale presso la Corte d'Appello - Legittimazione all'impugnazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560354-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - DENTISTI ED ODONTOTECNICI

In tema di procedimenti disciplinari nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie, la legittimazione ad impugnare mediante ricorso in cassazione la decisione della commissione centrale spetta alla procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di provincia ove ha sede l'ordine, e non anche alla procura generale presso la relativa corte d'appello.

Riferimenti normativi: Legge 05/04/1950 num. 221 art. 68, Legge 05/04/1950 num. 221 art. 38, Legge 05/04/1950 num. 221 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)