Sez. 3, Sentenza n. 9050 del 15/04/2010 (Rv. 612505 - 01)
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI | Iscrizione all'albo e sanzioni disciplinari - Provvedimenti adottati dall'Ordine locale - Impugnazione - Procedimento giurisdizionale davanti alla Commissione Centrale - Parti necessarie - Individuazione - P.M. - Inclusione - Violazione del contraddittorio - Conseguenze.
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI
In tema di iscrizione all'albo e di sanzioni disciplinari nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie, e con riguardo al procedimento giurisdizionale davanti alla Commissione centrale, in sede d'impugnazione del provvedimento adottato dall'Ordine locale, è parte necessaria, oltre all'interessato, al predetto Ordine ed al Ministro della sanità, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di provincia ove ha sede l'Ordine; conseguentemente, ove la Corte di cassazione rilevi che il ricorso alla Commissione Centrale non è stato notificato al Procuratore della Repubblica, né è stata disposta l'integrazione del contradditorio nei confronti di questi, deve dichiarare d'ufficio la nullità, per violazione del contraddittorio, del procedimento giurisdizionale svoltosi dinanzi alla Commissione e della relativa decisione e rimettere gli atti alla medesima per la rinnovazione del giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., DPR 05/04/1950 num. 221 art. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)