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Sez. 3, Sentenza n. 143 del 12/01/1978 (Rv. 389442 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - VENDITA DEL FONDO - DICHIARAZIONE DI RISCATTO - EFFICACIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389442-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - VENDITA DEL FONDO - DICHIARAZIONE DI RISCATTO - EFFICACIA - CONDIZIONI.*

Nell'ipotesi di alienazione a titolo oneroso di un fondo rustico, l'efficacia della dichiarazione di riscatto compiuta dall'affittuario coltivatore diretto deve ritenersi - in analogia con quanto disposto dall'art 8 della legge n 590 del 1965 in materia di prelazione - sospensivamente condizionata al rimborso del prezzo, ovvero, nel caso di incertezza sull'effettivo importo della somma da rimborsare, all'offerta, anche non formale purche seria, e cioe ragionevolmente proporzionata, della presumibile somma dovuta, da effettuarsi nei termini stabiliti dai commi sesto e settimo dell'art 8 della legge citata, ossia entro tre mesi dalla data della dichiarazione di riscatto. (Conf 4010/77, mass n 387692; (Conf 3498/76, mass n 382248).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)