Sez. 3, Sentenza n. 4010 del 20/09/1977 (Rv. 387692 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - ESERCIZIO DEL RISCATTO - RIMBORSO DEL PREZZO AL TERZO ACQUIRENTE - TERMINE - DECORRENZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - ESERCIZIO DEL RISCATTO - RIMBORSO DEL PREZZO AL TERZO ACQUIRENTE - TERMINE - DECORRENZA.*
In ipotesi di Esercizio del diritto di riscatto attribuito al coltivatore diretto di un fondo rustico dall'art 8, quinto comma, della legge 26 maggio 1965, n 590, il coltivatore retraente deve rimborsare al terzo acquirente il prezzo da questo pagato al proprietario del fondo nel termine di tre mesi, decorrente dalla data in cui ha esercitato il diritto di riscatto. (Conf 3498/76, mass n 382247).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)