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Sez. 2, Sentenza n. 3996 del 05/12/1974 (Rv. 372584 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - MURO DI CINTA - IN GENERE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1974-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372584-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - MURO DI CINTA - IN GENERE - NOZIONE.*

E muro di cinta, sottratto al computo delle distanze stabilite dall' art 873 cod civ, quel manufatto che sia dotato di particolari caratteristiche strutturali e funzionali, quali la limitata altezza (non superiore a tre metri), l'isolamento delle due facce, la destinazione a recingere il fondo; in difetto di una di tali caratteristiche, il muro assume la natura di qualsiasi altra costruzione, rispetto alla quale deve essere osservata la distanza legale. (V 1312'69, mass n 339997; 1414'67, mass n 328040).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 878

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)