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Sez. 2, Sentenza n. 1414 del 16/06/1967 (Rv. 328040 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - MURO DI CINTA - DISTANZE - TRA LE COSTRUZIONI - INAPPLICABILITA - MURO CON FUNZIONE DI SOSTEGNO.*
Stato
decisa il 1967-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328040-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - MURO DI CINTA - DISTANZE - TRA LE COSTRUZIONI - INAPPLICABILITA - MURO CON FUNZIONE DI SOSTEGNO.*

Il muro di cinta che abbia le caratteristiche prevedute dallo art. 878 cod.civ. pur essendo una costruzione in senso materiale, non e considerato tale ai fini delle distanze legali, sia per le sue caratteristiche limitate, sia per la Mancanza di autonomia strutturale, risolvendosi esso in una semplice tutela del fondo urbano o rustico al quale serve- infatti, per il computo delle distanze fra edifici o dal confine, occorre partire dagli edifici che si trovino oltre il muro di cinta, come se questo non esistesse. Anche il muro di cinta tra fondi a dislivello, ove adempia altresi alla funzione di sostegno, non va considerato, ai fini della distanza legale, in conformita alla regola dettata dall'art. 878 cod.civ. (Conf. 922-63, 364-59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 878

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)