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Sez. 2, Sentenza n. 1312 del 23/04/1969 (Rv. 339997 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - MURO DI CINTA - IN GENERE - REQUISITI - MANCANZA - OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE DISTANZE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339997-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - MURO DI CINTA - IN GENERE - REQUISITI - MANCANZA - OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE DISTANZE - SUSSISTENZA.*

Il muro di cinta e obbiettivamente caratterizzato dall'isolamento delle facce, dall'altezza non superiore a tre metri e dalla destinazione a protezione del fondo recinto dalle possibili invadenze di estranei. Nel difetto di questi requisiti, il muro va qualificato muro di fabbrica, soggetto, come tale, all'Obbligo delle distanze. (V.1414-67 massima n.328040 662-67 massime n.326661 e 326662).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 878

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)